- Movimento Genitori Separati

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Codice Deontologico


CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
“MOVIMENTO DEI GENITORI SEPARATI”
www.movgenitoriseparati.com

PREMESSO
che l’associazione “Movimento dei genitori separati” è un organizzazione non lucrativa che svolge attività di assistenza psicologica e legale in favore dei propri associati nell’intento di tutelare l’infanzia e l’adolescenza, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai procedimenti giudiziari riguardanti la famiglia ed a tutte le controversie in materia disciplinate dal diritto civile.
Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice deontologico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi didiligenza, lealtà e probità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione associativa Restano ferme tutte le disposizioni legislative attinenti le violazioni al diritto civile, penale, amministrativo.
Art. 1
Principi
1. L’associato conforma la sua condotta al dovere morale e giuridico di collaborare nell’interesse degli scopi associativi ed in funzione del migliore svolgimento dei compiti attribuiti, sia all’ interno che all’esterno all’associazione.Il presente codice deontologico si applica a tutti i membri ( associati, organi direttivi, avvocati, psicologi, collaboratori interni ed esterni)nell'esercizio dell’attività e nei rapporti fra loro e con i terzi.
Art. 2.
Potestà disciplinare e regolamentare
Spetta agli organi disciplinari dell'Associazione, ed in via transitoria al comitato Direttivo, la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche conformemente allo statuto ed ai regolamenti interni.
Art. 3.
Sanzioni
I. In caso di violazione delle norme del presente codice, l'Associazione può comminare sanzioni nei confronti degli iscritti. La sanzione può consistere nel richiamo, nella censura, nell'esclusione o nell'espulsione a seconda della gravità del fatto, della recidiva e tenuto conto delle specifiche circostanze oggettive e soggettive che hanno concorso alla formazione della violazione. Lo statuto e i relativi regolamenti applicativi dell'Associazione specificano le definizioni della sanzione e le procedure per i procedimenti disciplinari.
II. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.
Art. 4.
Volontarietà dell'azione
La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell'azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa eventualmente riconosciuti in ambito civile o penale. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica e sarà valutata tenendo conto delle circostanze suesposte.
Art. 5.
Dovere di probità e dignità
I. Il membro dell’associazione deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità e dignità propri dell’Ordine a cui appartiene (cui si fa espresso richiamo nel presente corpo).
Art. 6.
Dovere di lealtà e correttezza
I membri devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, obiettività ed equidistanza, basi sulle quali si costruisce il rapporto di fiducia con gli associati e con i fruitori dei servizi richiesti all’Associazione.
Art. 7.
Dovere di diligenza
I professionisti devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell'incarico ricevuto, assistendo e consigliando attraverso le migliori soluzioni vigenti al momento della ricezione e dello svolgimento dell’incarico.
Art. 8.
Dovere di segretezza e riservatezza
I. Gli associati ed i collaboratori interni ed esterni mantengono la massima riservatezza sulle informazioni e su tutti i documenti cui hanno accesso nell'esercizio della professione. Il dovere di riservatezza non decade con la conclusione della rapporto associativo o del rapporto professionale.
II. Gli associati ed i collaboratori interni ed esterni si accertano che tutte le persone che li assistono durante il lavoro o con le quali collaborano rispettino le stesse regole di riservatezza.
III. Il dovere di riservatezza viene meno in presenza di obblighi di legge o di richieste delle autorità.

Art. 9.
Dovere di indipendenza
I. Gli associati ed i collaboratori interni ed esterni hanno comunque il dovere di mantenere la propria indipendenza nell'esercizio della loro attività professionale. Devono avere coscienza dell'importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.
Art. 10.
Dovere di competenza
I. IGli associati ed i collaboratori interni ed esterni accettano soltanto gli incarichi nelle materie e nelle specializzazioni per le quali sono qualificati e competenti.
Art. 11.
Dovere di aggiornamento professionale
Gli associati ed i collaboratori interni ed esterni devono curare la propria preparazione professionale, secondo le modalità e le discipline dei rispettivi Ordini di appartenenza, curando di aggiornare costantemente le proprie competenze nei settori nei quali è svolta l'attività, soprattutto nel campo di azione associativo.

Art. 12.
Dovere di evitare incompatibilità
Gli associati ed i collaboratori interni ed esterni rendono noti tempestivamente eventuali motivi di conflitto d'interesse di natura personale, economica, ideologica e simili che possano compromettere la qualità e l’oggettività della prestazione, nonché quelle disciplinati dai rispettivi Ordini di appartenenza.

Art. 13.
Pubblicità
I. Nell'attività di autopromozione, gli associati ed i collaboratori interni ed esterni saranno veritieri e precisi e non arrecheranno pregiudizio al decoro della associazione e della loro professione. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.
II. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.
Art. 14.
Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive
Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal codice del consumo, sia all’interno che all’esterno dell’associazione (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Titolo II - Rapporti interni e con i terzi

Art. 15.
Rapporto di fiducia
Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività associativa e dei servizi resi dall’Associazione. Gli incarichi interni ed esterni, le produzioni scientifiche, le attività istituzionali ed ogni rapporto che vincola il buon nome dell’Associazione è prestata in favore di essa uniformandosi alle direttive espresse dagli organi competenti e secondo il loro benestare.

Art. 16.
Obbligo di informazione
I. Lo scopo della prestazione associativa e/o professionale non può trovarsi in contrasto con gli obiettivi di cui al preambolo e non può arrecare pregiudizio ai diritti inviolabili dell'uomo e ai principi a cui si ispirano gli ordinamenti democratici.
II. I membri, collaboratori interni ed esterni devono rendere note le condizioni di lavoro applicabili all'incarico, nonché le proprie competenze tecniche relativamente alla prestazione richiesta.
III. I membri, collaboratori interni ed esterni hanno obbligo di informare sugli aspetti relativi alla qualità e sulle migliori prassi professionali,comunicando le modalità di svolgimento più congrue al raggiungimento dello scopo, tenendo presente che le modalità della prestazione professionale devono essere rivolte a soddisfare le esigenze dei fruitori dell’Associazione.
IV. Qualora le modalità richieste pregiudichino in misura significativa lo scopo e la qualità della prestazione, il professionista ha la facoltà di rifiutare l'incarico dandone immediata comunicazione all’Associazione.

Art. 17.
Definizione dell'incarico
I. I membri, collaboratori interni ed esternisi accertano che i termini dell'incarico siano definiti chiaramente e possibilmente per iscritto. Essi sollecitano il fruitore del servizio ad assegnare l'incarico con congruo anticipo a garanzia della qualità della prestazione e lo esortano a fornire tutte le informazioni necessarie.
Art. 18.
Equo compenso
I. I membri, collaboratori interni ed esterni devono astenersi dal prestare la propria opera dietro compensi non adeguati alla qualità della prestazione.
II. Il compenso relativo ai servizi resi deve essere calcolato in funzione delle specifiche competenze del professionista, della sua formazione ed esperienza, della tecnicità dell'incarico, delle ricerche necessarie, delle scadenze convenute, delle spese eventualmente sostenute, degli investimenti realizzati e degli oneri aggiuntivi.
III. E’ vietato proporre o accettare compensi soggetti a sconti o ribassi, che possano costituire atti di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.

Titolo III - Rapporti con i colleghi e associati.

Art.19.
Rapporto di colleganza
I membri, collaboratori interni ed esterni devono mantenere sempre nei confronti degli associati, dei colleghi e delle altre figure professionali con cui vengono in contatto un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività associativae professionale.
Art. 20.
Divieto di accaparramento di meriti, onorificenze o titoli
I. Nell’ambito dei lavori scientifici prestati in favore dell’Associazione (convegni, pubblicazioni, etc) siano essi svolti da soli o in équipe, deve essere rispettato scrupolosamente l’ interesse prioritario del buon nome dell’Associazione. E’ vietato porre in essere relazioni esterne a carattere ufficiale senza previo parere positivo sugli atti da parte degli Organi di controllo interni a ciò deputati, ovvero senza il preventivo consenso del Presidente.
II. Qualsiasi produzione scientifica o pubblicazione prestata in favore dell’Associazione dai membri o collaboratori interni od esterni, siano esse in forma cartacea o telematica (mail, web, etc.), verrà considerata proprietà dell’Associazione, senza che questo possa ingenerare diritto alcuno.

Art. 21.
Notizie riguardanti i colleghi
I membri, collaboratori interni ed esterni devono astenersi dall'esprimere in pubblico o presso i terzi giudizi lesivi della reputazione professionale dei colleghi. Eventuali giudizi tecnici o perizie, se richiesti, vanno espressi con equilibrio e obiettività.

Art. 23.
Rapporti con le altre associazioni
I soci che appartengano anche ad altre associazioni o gruppi, nei quali rivestano cariche rappresentative o dai quali siano delegati, devono astenersi dal farsi portavoce ufficiali agli incontri tra associazioni, onde evitare situazioni conflittuali.


Titolo IV Comportamenti esterni all’Associazione.
Art. 24.

Comportamento nella vita sociale.
Il comportamento dei membri, ad ogni titolo inseriti nell’organico associativo, deve rispecchiare la moralità e la decenza, onde consentire all’Associazione di mantenere il profilo di alta statura che le è proprio. Casi di incompatibilità e/o circostanze che possano ingenerare contrasti con tale premessa saranno valutate dal Consiglio direttivo secondo le modalità proprie dei procedimenti disciplinari. 


Titolo V Disposizione finale

Art. 25.
Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

********

Regolamento applicazione del codice deontologico
DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO
Il presente codice deontologico è vincolante per tutti i soci, membri, collaboratori esterni ed interni dell’Associazione “Movimento dei genitori separati.


Parte prima - SANZIONI DISCIPLINARI

Art . 1 - Sanzioni
Chiunque si rende colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della sua attività o che comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del Codice Deontologico interno ovvero al decoro o alla dignità della professione cui appartiene, il Consiglio Direttivo, tenuto conto della gravita del fatto, infliggerà una delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall’esercizio di cariche associative
d) radiazione dall’associazione
Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri: intenzionalità del comportamento; grado di negligenza/ imprudenza; imperizia tenuto conto della prevedibilità dell’evento; responsabilità connessa alla posizione di lavoro; grado di danno o di pericolo causato; presenza di circostanze aggravanti o attenuanti; concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro; recidiva.

Art . 2 - Ammonizione
1. La sanzione dell’ammonizione viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità compiuti senza dolo che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della associazione o degli scopi ad essa riconducibili; consiste nel richiamo formale dell’interessata/o all’osservanza dei suoi doveri e nell’invito a non ripetere quanto commesso
2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo ad ammonizione commessi nei confronti di altra/o socia/socio, il Presidente o chi da esso delegato, convoca gli interessati ed esperisce un preventivo tentativo di conciliazione. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto mediante deliberazione con conseguente archiviazione del caso.
3. Due provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.

Art .3 - Censura
1. La sanzione della censura è inflitta nei casi di abusi o di mancanze compiuti senza dolo che siano lesivi del decoro e della dignità dell’associazione o della professione cui il trasgressore appartenga.
2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo ad ammonizione commessi nei confronti di altra/o socia/socio, il Presidente o chi da esso delegato convoca gli interessati ed esperisce un preventivo tentativo di conciliazione. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto mediante deliberazione con conseguente archiviazione del caso
3. Due provvedimenti di censura comportano d’ufficio la sospensione dall’esercizio dalle attività e delle cariche associative per un periodo non inferiore a ___________ giorni

Art.4 - Sospensione
1. La sospensione dalle cariche dell’Associazione consegue di diritto nel “ caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice penale che l’ha emesso. Il Consiglio direttivo si limita a prenderne atto.
2. La sanzione della sospensione dalle cariche dell’Associazione è inflitta fino al massimo di due anni:
a) per violazioni del codice deontologico che possano arrecare grave nocumento a utenti/clienti o enti e/o una risonanza negativaper il decoro e la dignità della professione;
b) a seguito di procedimenti giudiziari pendenti di natura penale;
c)nei casi di maggiore gravita la sanzione della sospensione può essere inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell’apertura del procedimento disciplinare in specie quando il procedimento
viene iniziato su rapporto della Procura della Repubblica e comunque dopo aver sentito la parte interessata.
Tre provvedimenti di sospensione comportano la radiazione dall’Associazione.

Art.5 - Radiazione
La radiazione dall’associazione consegue di diritto nel casod’interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1 e 2 e art 30 e 31 del Codice Penale per l’intera durata dell’interdizione stabilita nel provvedimento del giudice penale che l’ha emesso la sentenza Il Consiglio direttivo nazionale si limita a prenderne atto
1. La sanzione della radiazione dall’associazione viene inflitta:
a) nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione digravità tali da rendere incompatibile la permanenza nel libro dei soci. La radiazione ha una durata non superiore a tre anni;
b) per inattività secondo quanto regolato dallo Statuto associativo;
c) per mancato pagamento delle quote sociali o morosità rispetto alle donazioni previste nei protocolli d’intesa;
d) nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per fatti commessi nell’esercizio della professione la radiazione ha durata per l’intero periodo previsto dalla sentenza di condanna;
e) la sanzione della radiazione comporta la contestuale cancellazione dall’elenco dei soci dell’Associazione fermo restando l’obbligo per l’iscritto a corrispondere le quote di iscrizione dovute per il periodo in cui è stato iscritto.
Per la particolare natura associativa il membro, collaboratore interno o esterno radiato non potrà a domanda essere di nuovo iscritto all’associazione successivamente alla scadenza del periodo indicato nel provvedimento di radiazione, nemmeno in caso di ottenimento del provvedimento giudiziale di riabilitazione.

Art. 6 - Incompatibilità.
Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione e dellaradiazione dall’associazione non sono deontologicamente compatibilicon l’assunzione e/o il mantenimento delle cariche previste dallostatuto dell’Associazione stessa.


Parte seconda – PROCEDIMENTO

Art. 7 - Organi competenti.
Il consiglio direttivo è competente ad emanare ogni provvedimento in conformità con il presente codice deontologico e nelle forme e nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 8 - Procedimento.
1.Qualora il Consiglio sia informato circa la violazione del codice deontologico o di qualsiasi comportamento possa ledere l’Associazione, questi, nel termine di 30 giorni che decorre dall’avvenuta conoscenza dei fatti, invita il trasgressore ad una puntuale elencazioni delle proprie difese. Il trasgressore ha 10 giorni per produrre memorie, anche scritte, che saranno esaminate.
2. Consiglio direttivo incaricato di espletare il procedimento sead una prima esamina considera il fatto di lievissima entità, può adottare richiamo verbale dandone comunicazione all’interessato.
3. Il Consiglio direttivo, dopo una preliminare valutazione della situazione, esperisce, ove previsto, tentativo di conciliazione tra le parti interessate all’eventuale provvedimento, salvo in caso di procedimento disciplinare aperto su richiesta dell’autorità giudiziaria. La positiva conclusione del tentativo di conciliazione porta all’archiviazione e chiusura del procedimento.
4. Il Consiglio direttivo, se ad una prima esamina considera il fatto di entità tale da non poter ritenere sufficiente il richiamo verbale ed impossibile una conciliazione tra le parti, entro 60 gg., decorrenti dal deposito delle memorie dell’interessato, nomina e convoca, per la prima seduta, la commissione deontologica disciplinare e le trasmette gli atti per la necessaria istruttoria.

Art. 9 - Commissione deontologica disciplinare
1. la commissione deontologica disciplinare nominata dal Consiglio direttivo, incaricato di espletare il procedimento, è compostada tre o cinque membri, da scegliere tra i soci reputati in grado di possedere la necessaria autonomia culturale e funzionale per esprimere ungiudizio equo.
2. La commissione deontologica disciplinare può eventualmente essere integrata da esperti esterni l’associazione senza diritto di voto, essa ha il compito di procedere all’istruttoria. I membri della Commissione, all’atto dell’insediamento, assumono l’obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell’espletamento di tale incarico.
3. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente e il Segretario. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio; il Segretario redige i verbali anche con ausiliodi tecnologie audio e video delle sedute della Commissione.
I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Comunicazioni all’interessato
1. Il Presidente della Commissione deontologica disciplinare notifica all’interessato, a mezzo lettera raccomandata in plico chiuso con ricevuta di ritorno, l’apertura del procedimento disciplinare informandolo dei fatti che gli vengono addebitati, delle modalità di presa visione degli atti, della composizione della Commissione e del responsabile del procedimento istruttorio.
Contestualmente il Presidente invita l’interessato a far pervenire entro un termine non superiore a 20 giorni le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione.
2. Qualora la notifica di cui al comma 1 risulti infruttuosa questa viene rinnovata con le stesse modalità. Se anche la seconda notifica risulta infruttuosa si procede ai sensi degli artt. 137 e ss. Del Codice di procedura civile.
3. La Commissione deontologica disciplinare convoca il professionista interessato d’ufficio o su richiesta dello stesso per essere sentito,con preavviso non inferiore a 20 giorni; può altresì acquisire documentazionee testimonianze. Dell’attività istruttoria la Commissione redige apposito verbale sottoscritto dalle persone presenti.

Art. 11 - Assistenza all’interessato
1. Il membro interessato può avvalersi, mediante precedente segnalazione scritta, dell’assistenza di un legale di propriafiducia o persona di sua fiducia informata sui fatti in ogni fase del procedimento istruttorio disciplinare.

Art. 12 - Termine a difesa
Al professionista interessato può essere concesso d’ufficio o a richiesta ulteriore termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 dalla sua audizione per produrre eventuale documentazione e/o memorie difensive scritte e può richiedere l’audizione di testimoni.

Art. 13 - Relazione, deliberazione e disposizioni finali
1. Al termine dell’istruttoria il responsabile del procedimentoistruttorio predispone una relazione sintetica dell’istruttoria svolta dalla Commissione che, approvata da questa, viene rimessa al
Consiglio direttivo incaricato di espletare il procedimento, unitamente agli atti assunti per l’espletamento delle azioni previste dall’art.8

Art. 14 - Pubblicità e comunicazioni
1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene notificata al professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente Il Consiglio direttivo nazionale a mezzo lettera raccomandata in plico chiuso con ricevuta di ritorno, e indirizzato al domicilio risultante al libro dei soci o al diverso domicilio a tale scopo indicato dal professionista. La comunicazione deve contenere l’esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato davanti al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora la notifica risulti infruttuosa si applicano le modalità di cui Art. 10.
2. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dal Consiglio direttivo nazionale secondo le norme previste dalla legge 675/96. Presso la sede nazionale e viene istituito un registro in
cui vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali siastata applicata una sanzione disciplinare di cui all’art. 1 (Sanzioni ) e la sua durata.
3. I membri del Consiglio direttivo nazionale hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari; chiunque altro soggetto voglia accedervi ai sensi della L 241/90 deve presentare al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale motivata richiesta scritta.

Art. 15 - Appello alla decisione.
1. prevedere un ricorso o apposizione del benestare del Presidente rende inappellabile il provvedimento.

Art. 16 - Prescrizione
1. L’azione disciplinare si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dal fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso a procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabilela sentenza che definisce il giudizio penale.

Art. 17 - Norme finali
1. Il Consiglio direttivo nazionale è tenuto a dare conoscenza, di approvazione, revisione, o aggiornamento del Codice deontologico edel regolamento sanzionatorio, agli iscritti mediante pubblicazione nel sito web e/o albo pretorio all’interno di ogni sede.
2. I procedimenti disciplinari iniziati in data antecedente alla data di approvazione del presente Regolamento sono portati a termine secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo sulla scorta di principi di legalità, equità, giustizia, come riconosciuti e sanciti dal presente codice.




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